Ammortizzatori Covid-19

Tra l’Abi (Associazione Bancaria Italiana), Cgil, Cisl, Uil e Ugl e tutte le associazioni dei
datori di lavoro, con l’assistenza del Ministero del Lavoro e dell’INPS, è stata sottoscritta,
il 30 marzo 2020, una Convenzione per l’anticipazione a favore dei lavoratori dei
trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto legge Cura Italia.

DESTINATARI DELL’ANTICIPAZIONE
I lavoratori sospesi dalla propria azienda a seguito dell’emergenza Covid – 19.

AMMORTIZZATORI OGGETTI DI ANTICIPAZIONE
La convenzione prevede la possibilità per il lavoratore di chiedere, in attesa del pagamento da parte dell’Inps, l’anticipo di tutti i trattamenti previsti con causale Covid-19: Cassa Integrazione Ordinaria, Cassa Integrazione in deroga, assegno ordinario a carico del Fis e degli altri fondi di solidarietà. Resta in vigore la possibilità di anticipazioni a fronte di Cassa Integrazione Straordinaria già prevista dalla convenzione stipulata il 15 aprile 2009. L’anticipo è concesso anche se il trattamento non è stato ancora autorizzato dall’Inps.

IMPORTO ANTICIPABILE E DURATA
Sarà disposto a favore del lavoratore, in un conto corrente apposito, un credito pari a 1.400 euro a fronte di 9 settimane di sospensione a zero ore. L’importo del credito viene riproporzionato in caso di durata inferiore della sospensione e di sospensione parziale (riduzione di orario). La possibilità di anticipazione potrà essere reiterata in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento, entro una durata massima di sette mesi.

TERMINI DELL’ANTICIPAZIONE
L’anticipazione cessa con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale, ovvero in caso di esito negativo della domanda. In caso di superamento della durata massima o di esito negativo della domanda, la banca può chiedere al lavoratore la restituzione integrale dell’anticipazione entro 30 giorni. In caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province autonome in materia di fondi di garanzia, la banca può comunicare il proprio credito al datore di lavoro,
il quale è preventivamente autorizzato dal lavoratore, all’atto della domanda di Anticipazione, a utilizzare gli emolumenti spettanti al lavoratore stesso per l’estinzione del debito bancario. Il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti ad informare tempestivamente la banca circa l’esito della domanda. Il datore di lavoro è coobbligato in solido con il lavoratore per le eventuali responsabilità connesse a omesse o mancate comunicazioni alla banca, ovvero a fronte di mancato accoglimento della domanda
di integrazione salariale per sua responsabilità.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda viene presentata, utilizzando l’apposita modulistica, ad una delle banche che aderiscono alla Convenzione (l’elenco sarà disponibile nei prossimi giorni), corredata dalla documentazione richiesta. La banca ne può subordinare l’accettazione a valutazione di affidabilità del lavoratore. Viene favorita al massimo la possibilità di inoltro attraverso le vie telematiche.

CONDIZIONI APPLICATE ALL’ANTICIPAZIONE
Le banche si impegnano a non applicare alcun costo a carico del lavoratore. per l’apertura dell’apposito conto corrente e per la correlata apertura di credito.

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